L'Europa dei droni


Note for English speaking readers: this article is intended for an Italian audience so it will not be translated to English.



Europeration

Premessa

Anche in questo stranissimo 2020 sono giunte le festività natalizie e puntualmente arrivano variazioni regolamentari per quanto riguarda il comparto droni.

Con altrettanta puntualità i soliti influencer aeronautici, senza nessuna certificazione in merito pubblicano dai loro canali personali interpretazioni sulla normativa.

Come ogni anno lo scrivente riceve migliaia di email, telefonate e messaggi con richieste di chiarimenti. Questo articolo vuole essere una breve sintesi di quello che accadrà nel prossimo futuro e di cosa è necessario per operare legalmente con un drone in Italia.

Presentazione

Va detto che non c'è nulla di cui vantarsi nell'essere esperto per aver lavorato a lungo in un settore e chi scrive è solo un pilota con esperienza ultraventennale con al suo attivo oltre 15.000 ore di volo su velivoli convenzionali, a getto e su elicotteri, sia tradizionali sia a pilotaggio remoto. E' direttore dell' addestramento di Alpha Lima Aviation ed è esaminatore di volo per i piloti di drone. E' stato anche il responsabile tecnico dell'organizzazione di consulenza riconosciuta da ENAC (l'ente Italiano per l'Aviazione Civile) sempre in materia di droni ed è un Ufficiale Commissario in congedo nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (questo ultimo punto rende un po' più chiaro il perchè possiamo interessarci con cognizione di causa anche degli interventi emergenziali che sono però esclusi dalla presente variazione normativa e dovranno essere oggetto di apposita regolamentazione nazionale). Invitiamo gli interessati a contattare quindi l'autore sui canali presenti all' url www.ala.re/tcomodei.

Dopo questo breve curriculum vediamo quindi di fare chiarezza esclusivamente con le fonti normative disponibili.

Fonti normative

Se non ci saranno ulteriori e sempre possibili proroghe, il regolamento UE 2019/947 relativo a "norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio " entrerà in vigore con il 2021, sostituendo l'attuale regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto".

Con una nota del 24 dicembre 2020 ENAC, al fine di agevolare la transizione tra le regole nazionali e comunitarie, ha pubblicato un documento circa le operazioni ricadenti nel predetto contesto normativo comunitario. Lo si può consultare a questo indirizzo. Un nuovo regolamento denominato UAS-IT è attualmente in corso di emissione.

Ora, dando per scontato che il lettore sia familiare con il regolamento Italiano ed i concetti di operazioni specializzate non critiche e critiche, vediamo come le stesse si vadano ad integrare perfettamente nei requisiti comunitari relativi rispettivamente alle operazioni aperte e specifiche.

Tipologie di operazioni

Le "europerazioni" (perdonateci il neologismo) si dividono come già detto in operazioni aperte (open - non critiche) e specifiche (specific, critiche). Esistono anche delle operazioni certificate (certified) che però vanno attualmente autorizzate dall' Autorità Aeronautica Nazionale (ENAC) caso per caso (esattamente come accade oggi per le operazioni al di fuori delle previsioni degli ormai sempre più conosciuti scenari standard) e pertanto esulano dalle previsioni di questo articolo.

Iniziamo con il comunicare che gli UAS non marchiati CE, da C0 a C4, possono essere utilizzati, fino al 31 dicembre 2023, esclusivamente nella cosiddetta “Categoria Aperta Limitata (Limited Open Category)”. Dal momento che sono praticamente la totalità dei droni in esercizio vediamo quali sono le caratteristiche di tale categoria, invitando i lettori però a famigliarizzare con il testo del nuovo regolamento UE.

  • Categoria Aperta Limitata ex art. 4 reg. UE 2019/947:

le operazioni sono classificate nella categoria «aperta» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. a) l'UAS appartiene a una delle classi stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/945 o è stato costruito da privati o soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20 (di fatto sono tutti attualmente da considerarsi costruiti da privati in quanto non esistono ancora droni a marchio CE);
  2. b) l'aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg;
  3. c) il pilota remoto garantisce che l'aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone;
  4. d) il pilota remoto mantiene l'aeromobile senza equipaggio in VLOS in qualsiasi momento, tranne in caso di volo in modalità follow me o in caso di utilizzo di un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio, come specificato nella parte A dell'allegato;
  5. e) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo, come specificato nella parte A dell'allegato;
  6. f) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale;

Per quanto riguarda la categoria aperta limitata va evidenziato che la stessa presenta le seguenti ulteriori limitazioni:

  • in sottocategoria A1 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 500 g
  • in sottocategoria A2 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 2 kg mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 m dalle persone
  • in sottocategoria A3 possono essere operati UAS con massa massima e inferiore a 25 kg
  • le competenze dei piloti sono stabilite dall’ENAC nel regolamento UAS-IT (alla data della stesura di questo articolo non è ancora disponibile).

Attenzione: Tutte le operazioni non ricomprese nella Categoria Aperta Limitata effettuate con UAS che non presentano la marcatura CE sono da considerarsi rientranti nella Categoria Specifica.

  • Categoria Specifica ex reg. UE 2019/947

1. Se uno dei requisiti di cui all'articolo precedente o alla parte A dell'allegato non è soddisfatto, l'operatore UAS è tenuto a ottenere dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'UAS è immatricolato un'autorizzazione operativa a norma dell'articolo 12.

2. La domanda di autorizzazione operativa presentata all'autorità competente a norma dell'articolo 12 è corredata di una valutazione dei rischi effettuata dall'operatore in conformità all'articolo 11, comprendente le adeguate misure di attenuazione.

3. Conformemente alla parte B, punto UAS.SPEC.040, dell'allegato, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione operativa se ritiene che i rischi operativi siano adeguatamente attenuati in conformità all'articolo 12.

4. L'autorità competente (per l'Italia ENAC) specifica se l'autorizzazione operativa riguarda:

a) l'approvazione di una singola operazione o di una serie di operazioni per cui sono specificati il tempo e/o il luogo. L'autorizzazione operativa include l'elenco preciso delle misure di attenuazione corrispondenti;

b) l'approvazione di un LUC, conformemente alla parte C dell'allegato.

5. Qualora l'operatore UAS presenti una dichiarazione all'autorità competente per lo Stato membro di immatricolazione, in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell'allegato, per un'operazione conforme a uno scenario standard, come definito nell'appendice 1 di tale allegato, l'operatore UAS non è tenuto a ottenere un'autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e si applica la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

6. Non è richiesta un'autorizzazione o una dichiarazione operativa per:

a) gli operatori UAS che possiedono un LUC con privilegi adeguati in conformità al punto UAS.LUC.060 dell'allegato;

b) le operazioni effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ottenuto un'autorizzazione in conformità all'articolo 16.

ENAC specifica quindi che le operazioni in Categoria Specifica possono essere svolte, dopo che l’operatore ha provveduto a registrarsi nel sito d-flight, a seguito di:

  • presentazione della dichiarazione nel portale d-flight per le operazioni che ricadono negli Scenari Standard, o
  • autorizzazione da parte dell’ENAC per tutti gli altri tipi di operazioni

mentre le operazioni in Categoria Aperta non necessitano di alcuna presentazione di dichiarazione da parte dell’operatore o di autorizzazione da parte dell’ENAC.

Per gli Aeromodellisti (sono aeromodellisti le persone fisiche che utilizzano un aeromodello ovvero un oggetto realizzato per fini esclusivamente ricreazioni o sportivi e non dotato di guida autonoma):

l’attività aeromodellistica è ricompresa nelle previsioni del Regolamento (EU) 2019/947 e può essere svolta in una delle seguenti opzioni:

  1. Nel pieno rispetto del Regolamento (EU) 2019/947 in categoria aperta sottocategoria A3
  2. Nell’ambito di un club o associazione di aeromodellismo autorizzato dall’ENAC in accordo all’art. 16 del Regolamento
  3. In aree aeromodellistiche opportunamente designate dall’ENAC 

Ad oggi l’opzione 2 non risulta ancora implementata.

Nel caso dell’opzione 3 l’aeromodellista deve in ogni caso registrarsi nel sito d-flight. È possibile derogare da alcuni requisiti della categoria aperta qualora le condizioni e limitazioni imposte all’area lo consentano.

L’operatore però può svolgere le operazioni in Categoria Aperta solo dopo essersi registrato nel portale d-flight. (E' operatore la persona fisica o giuridica che vola per fini non ricreazioni o sportivi, indipendentemente dalla corresponsione di un emolumento da parte di terzi).

Ragionando quindi in termini di procedure da effettuare per poter operare legalmente, riportiamo qui una semplice scaletta ad uso degli operatori o degli aeromodellisti secondo le rispettive responsabilità.

  • Definire la tipologia di operazioni (Aperta Limitata o Specifica)
  • Verificare che i piloti abbiano competenza adeguata attraverso attestati rilasciati da o per conto di ENAC
  • Registrarsi su D-Flight
  • Assicurare adeguatamente il drone per la tipologia di operazioni svolte
  • In caso di operazioni specifiche in scenario standard effettuare apposita dichiarazione tramite d-flight
  • In caso di operazioni specifiche al di fuori degli scenari standard o in caso di operazioni certificate richiedere autorizzazione ad ENAC

ENAC comunica anche che, oltre che per gli Scenari Standard pubblicati come Appendice 1 al Regolamento (EU) 2019/947, come revisionato dal Regolamento (EU) 2020/639, gli operatori fino al 2 dicembre 2021 possono presentare la dichiarazione in accordo agli Scenari Standard nazionali pubblicati da ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020

Per ora non sono ancora stati rilasciati i Light UAS Certificates (LUC) ovvero i certificati di operatori di sistemi UAS che però, come abbiamo visto, non sono assolutamente sempre necessari per poter operare.

Formazione dei piloti

In attesa di un emendamento o della pubblicazione di un nuovo documento ad oggi la formazione dei Piloti in Italia è disciplinata dalla circolare ENAC LIC-15 A.

Sintetizzando al massimo i suoi contenuti possiamo dire che gli aeromodellisti ed i piloti impiegati dai rispettivi operatori in operazioni non critiche e di conseguenza secondo le previsioni delle "europerazioni" aperte sono tenuti a conseguire un attestato di pilota dopo aver effettuato un esame online sul sito di ENAC. Per accedervi occorre essere titolari di SPID e l'età minima è di 16 anni.

Per effettuare operazioni critiche occorre invece, dopo aver conseguito l'attestato di cui al punto precedente, effettuare un corso presso un Centro Addestramento riconosciuto da ENAC.

Nel documento Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020 sez. 5.4 ENAC stabilisce che le operazioni specializzate effettuate secondo uno scenario standard (STS) sono attualmente considerate critiche (CRO) e prevedono che i piloti abbiano conseguito l’Attestato di Pilota Remoto con abilitazione CRO (ART.22 Reg. ENAC). Detta prescrizione è perfettamente compatibile con le previsioni comunitarie in quanto i Centri Addestramento sono a tutti gli effetti degli Operatori e, secondo quanto previsto dal reg. UE 2019/947, i piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «specifica» soddisfano i requisiti di competenza stabiliti nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente o nello scenario standard di cui all'appendice 1 dell'allegato o come definito dal LUC . Inoltre il pilota remoto, secondo quanto previsto dalla sezione UAS.SPEC.060 del reg. UE 2019/947, deve essere in possesso di un'adeguata competenza di pilota, come definita nell'autorizzazione operativa, nello scenario standard di cui all'appendice 1 o come definita dal LUC, e avere con sé un documento comprovante la competenza durante l'esercizio dell'UAS.

Chi è già in possesso di attestato con abitazione alle operazioni critiche, resta autorizzato a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari in argomento (STS) fino al termine della sua validità e non sono pertanto previste attualmente altre procedure di conversione.



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